argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Ai fini dell’applicazione dell’art. 7 del decreto legislativo n, 23 del 2015, relativo alla determinazione dell’anzianità rilevante per persone coinvolte in successione di diverse imprese nell’esecuzione dello stesso contratto di appalto, assume rilievo l’anzianità complessiva, non quella maturata presso l’appaltatore precedente rispetto a quello che abbia intimato il licenziamento.
» visualizza: il documento (App. Torino 30 maggio 2019)Articoli Correlati: anzianità di servizio - contratto a tutele crescenti - appalto
Il principio di diritto è corretto. La sentenza sottolinea la perdurante rilevanza dell’art. 7 del decreto legislativo n. 23 del 2015, seppure nel contesto suggerito dalla giurisprudenza costituzionale.