argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Qualora si discuta della successione di diversi appaltatori, ai fini dell’identificazione di un trasferimento di azienda o di un suo ramo, assume specifica rilevanza l’uso degli stessi beni strumentali, anche se messi a disposizione dell’appaltante. La prova di tale circostanza è di particolare rilievo ai fini dell’applicabilità dell’art. 2112 cod. civ..
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La sentenza merita attenzione perché dà particolare rilievo al destino dei beni utilizzati. Di fronte all’allegazione del trasferimento di azienda in caso di cambio dell’appaltatore, il giudice non si deve arrestare all’apparenza (non risulta certo un trasferimento di azienda per gli atti posti in essere), ma guardare alla sostanza e, cioè, se, nonostante la difforme convinzione delle imprese coinvolte, il trasferimento si sia realizzato.