argomento: Giurisprudenza - Note di Commento
Sulla Gazzetta ufficiale n. 303 del giorno 30 dicembre 2023 era stato pubblicato il decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “disposizioni urgenti in materia di termini normativi”. In particolare, il decreto legge n. 215 del 2023 aveva previsto la proroga dei numerosi termini con riguardo alle pubbliche amministrazioni (art. 1), ai Ministeri dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, della giustizia, dell’ambiente e della sicurezza energetica, dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del lavoro e delle politiche sociali (artt. 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 18), nonché in materie quali economia e finanza (art. 3), salute (art. 4), istruzione e merito (art. 5), università e ricerca (art. 6), cultura (art. 7) e sport (art. 14).
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di Avv. Valentina Zaccarelli
Sotto il profilo giuslavoristico, il sedicesimo comma dell’art. 1 del decreto legge n. 215 del 2023, nel modificare l’art. 3 della legge n. 335 del 1995 (recante la “riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e l’art. 9 del decreto legge n. 228 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022 e recante “disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”), ha prorogato al giorno 31 dicembre 2024 la sospensione sia dei termini di prescrizione degli obblighi contributivi e assistenziali obbligatori in favore dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi delle pubbliche amministrazioni, sia della applicazione del regime sanzionatorio per il mancato pagamento dei predetti contributi.
Il decreto legge n. 215 del 2023 è stato convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 49 del giorno 28 febbraio 2024), la quale ha apportato molteplici modificazioni e integrazioni. Tali modificazioni sono efficaci dal giorno 29 febbraio 2024.