argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Un istituto di istruzione privata, organizzato con la presenza di un proprio direttore e con l’offerta della prestazione educativa a grande distanza dalla direzione generale, è una unità produttiva, ai fini dell’applicazione dell’art. 18 St. lav..
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La decisione è convincente; del resto, “in tema di licenziamento individuale, agli effetti della tutela reintegratoria del lavoratore licenziato, per unità produttiva si deve intendere non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell'impresa, ma soltanto la più consistente e vasta unità aziendale che, articolata in organismi minori, anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune, si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa, tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo a una frazione o a un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale. Si deve escludere la configurabilità di una unità produttiva in relazione alle articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi strumentali o a funzioni ausiliarie, sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto a una frazione dell'attività produttiva” (v. Cass. 22 luglio 2016, n. 15211).