argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La quota dell’indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell’art. 12 bis, della legge n. 898 del 1970, introdotto dall’art. 16 della legge n. 7 del 1987, al coniuge titolare dell’assegno divorzile e non passato a nuove nozze, non concerne tutte le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, siano determinate in proporzione della durata del rapporto e dell’entità della retribuzione; tra esse non è ricompreso l’incentivo all’esodo (principio di diritto ricavato dalla motivazione).
» visualizza: il documento (Cass., sez. un., 7 marzo 2024, n. 6229. )Articoli Correlati: assegno divorzile - incentivo all - retribuzione - cessazione del rapporto di lavoro
L’importanza applicativa del principio giustifica l’incursione nel diritto di famiglia.