argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di licenziamento per giusta causa, solo una condotta posta in essere mentre il rapporto di lavoro è in corso può integrare una responsabilità disciplinare del dipendente. In difetto, non si configura neppure un obbligo di diligenza o di fedeltà ai sensi dell’art. 2104 e dell’art. 2105 cod. civ. e, quindi, la loro ipotetica violazione, sanzionabile ai sensi dell'art. 2106 cod. civ.; condotte costituenti reato, sebbene realizzate prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro, e anche a prescindere da apposita previsione contrattuale, possono integrare giusta causa di licenziamento, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino (attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto) incompatibili con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza.
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Nello stesso senso, v. Cass. 29 novembre 2016, n. 24259.