argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Con riferimento a infortuni sul lavoro occorsi nel cantiere, il direttore dei lavori assume una posizione di garanzia.
» visualizza: il documento (Cass. pen. 8 maggio 2019, n. 19646)Articoli Correlati: direttore dei lavori - imprese edili - infortuni sul lavoro
Vi sono state sentenze meno rigide, per cui “destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, mentre, per conto del committente, il direttore dei lavori è tenuto alla vigilanza sull'esecuzione fedele del capitolato di appalto e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche, salvo che non risulti accertata, in modo inequivoco, una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere (nella fattispecie, risultava che il direttore dei lavori avesse constatato la situazione di assoluta carenza di misure antinfortunistiche del cantiere edile e si fosse ingerito nelle decisioni organizzative, con conseguente assunzione di fatto della relativa posizione di garanzia. Egli era stato ritenuto responsabile del decesso dell'operaio che, nel tentativo di riparare la spina terminale di una prolunga, aveva toccato il conduttore positivo di colore marrone, evenienza che aveva determinato il passaggio di corrente elettrica attraverso il corpo del dipendente e l'immediato decesso per folgorazione)” (v. Cass. pen. 11 marzo 2011, n. 2411).