argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
Le clausole 2 e 3 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999 / 70 / Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro tra Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretate nel senso per cui il lavoratore non permanente assunto a tempo indeterminato deve essere considerato a tempo determinato e il caso rientra nell’ambito di applicazione dell’accordo. La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999 / 70 / Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro tra Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso per cui l’espressione “utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato” comprende il caso in cui, qualora l’amministrazione interessata non organizzi, entro il termine previsto, una procedura di selezione diretta a coprire, in via definitiva, il posto occupato da un lavoratore a tempo determinato, il rapporto sia prorogato di diritto. La clausola 5, punto 1, lettere da a) a c), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999 / 70 / Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro tra Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso per cui osta a una normativa nazionale che non preveda alcuna delle misure previste da tale disposizione, né alcuna “norma equivalente”, al fine di prevenire l’abuso di contratti a tempo determinato. La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999 / 70 / Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro tra Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso per cui osta a una normativa nazionale la quale preveda il versamento di una indennità forfettaria, pari a venti giorni di retribuzione per anno di lavoro, con il limite di una annualità di retribuzione, a qualsiasi lavoratore si sia avvalso di contratti a tempo determinato prorogati in successione, qualora il diritto prescinda dalla valutazione della legittimità dei contratti. La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999 / 70 / Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro tra Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso per cui osta a disposizioni nazionali secondo cui gli “atti irregolari” farebbero sorgere la responsabilità delle amministrazioni pubbliche “conformenente alla normativa vigente in ciascuna”, qualora le norme non abbiano carattere effettivo e dissuasivo per garantire la piena efficacia della disciplina sostanziale. La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999 / 70 / Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro tra Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso per cui osta a una normativa nazionale che preveda l’organizzazione di procedure di stabilizzazione degli impieghi temporanei mediante inviti a presentare candidature per coprire i posti occupati da lavoratori a tempo indeterminato, qualora l’istituto prescinda da qualsiasi valutazione del carattere abusivo degli accordi. La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999 / 70 / Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro tra Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso per cui, in mancanza di misure adeguate del diritto nazionale volte a prevenire o a sanzionare gli abusi derivanti da una successione di contratti a tempo determinato prorogati in successione, la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato può costituire una misura adeguata. Se del caso, spetta al giudice nazionale modificare la giurisprudenza nazionale consolidata, se si basa su una interpretazione delle disposizioni nazionali, anche costituzionali, incompatibili con gli obbiettivi della direttiva 1999 / 70 e, in particolare della clausola 5.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione sesta, 22 febbraio 2024, C. – n. 59 del 2022 e altri, Sig. Mp c. Consejeria de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. )Articoli Correlati: diritto europeo - tutela dei lavoratori - diritto penale nazionale - lavoro a tempo determinato
La soluzione è molto condizionata dalle specifiche previsioni spagnole.