argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
A prescindere dalla sua matura retributiva o indennitaria, l’indennità supplementare prevista dall’accordo collettivo sulla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale, stipulato il 27 aprile 1995 e allegato al contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di imprese industriali, è un credito da ammettere in passivo in prededuzione ai sensi dell’art. 111 del regio decreto n. 267 del 1942 per i dirigenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria il cui rapporto di lavoro sia cessato dopo il provvedimento di ammissione alla procedura, poiché la sua prosecuzione è funzionale alle esigenze di continuazione dell’attività (principio di diritto ricavato dalla motivazione).
» visualizza: il documento (Cass. 23 maggio 2019, n. 14065. )Articoli Correlati: dirigenti - licenziamento - contratto collettivo
Il principio di diritto era noto (v. Cass. 19 novembre 2018, n. 29735).