argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
L’art. 27, ultimo comma, della legge n. 576 del 1980, laddove stabilisce che, per la prima applicazione dell’art. 16 si debba fare riferimento all’indice medio annuo relativo all’anno di entrata in vigore della stessa legge n. 576 del 1980, ha una portata generale e non di diritto transitorio e l’indice Istat da prendere a riferimento per il primo anno deve quello pari al 21,1 per cento, relativo alla svalutazione intercorsa anche per le pensioni maturate a decorrere dall’1 gennaio 1982.
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La sentenza ricorda altri precedenti di merito, inediti, che sono giunti alla medesima conclusione.