argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In pendenza del rapporto di lavoro non si può rinunciare al trattamento di fine rapporto, poiché il diritto non è ancora sorto.
» visualizza: il documento (Cass. 28 maggio 2019, n. 14510, ord.. )Articoli Correlati: rinuncia a diritti futuri - trattamento di fine rapporto
Si era già detto che “il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto, nonostante l'avvenuto accantonamento delle somme, non entra nel patrimonio del lavoratore prima della cessazione del rapporto, così che, per il dipendente ancora in servizio, costituisce un diritto futuro, la cui rinuncia è nulla, per mancanza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1418, comma secondo, e dell'art. 1325 cod. civ.” (v. Cass. 11 novembre 2015, n. 23087).