argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
Gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva 2000 / 78 / Ce del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti in combinato disposto con l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso per cui ostano a una normativa nazionale entrata in vigore in modo retroattivo la quale, al fine di porre termine a una discriminazione fondata sull’età, preveda un trasferimento dei funzionari in servizio verso un nuovo regime retributivo e di avanzamento in carriera, regime nell’ambito del quale il primo inquadramento di tali funzionari è determinato in base all’ultima retribuzione da loro percepita a titolo del regime precedente. L’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’art. 9 della direttiva 2000 / 78 / Ce del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso per cui ostano a una normativa nazionale la quale riduca la portata del controllo che i giudici nazionali sono in grado di esercitare, escludendo le questioni correlate al fondamento dello “importo di riferimento per il reinquadramento” calcolato secondo le regole del vecchio regime retributivo e di avanzamento. Nell’ipotesi in cui delle disposizioni nazionali non possano essere interpretate in modo conforme alla direttiva 2000 / 78 / Ce del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, il giudice nazionale è tenuto ad assicurare la tutela giuridica scaturente per i singoli da tale direttiva e a garantire la sua piena efficacia, ove occorra, disapplicando qualsiasi contraria disposizione nazionale. Il diritto dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso per cui, qualora sia stata constatata una discriminazione, contraria al diritto dell’Unione e, finché non siano state adottate delle misure idonee a ristabilire la parità di trattamento, il ripristino di tale parità di trattamento implica la concessione ai funzionari penalizzati dal vecchio regime retributivo e di avanzamento degli stessi vantaggi di cui hanno potuto beneficiare i funzionari favoriti da tale regime, per quanto riguarda sia la presa in considerazione di periodi di servizi svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età, sia l’avanzamento nella scala delle retribuzioni e, di conseguenza, comporta la concessione di una compensazione finanziaria ai funzionari discriminati in misura pari alla differenza tra l’importo della retribuzione che il funzionario interessato avrebbe dovuto percepire se non fosse stato trattato in maniera discriminatoria e l’importo della retribuzione che ha in effetti perseguito.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sez. I, 8 maggio 2019, C–396/2017)Articoli Correlati: discriminazione per età
Il caso è molto interessante, perché verte su una disciplina inerente all’eliminazione di una precedente, ravvisata discriminazione per età (v. Corte di giustizia 19 giugno 2014, C. – n. 501 del 2012 e altri, Sig. Specht). Si osserva che non è giustificata “una misura che mantenga in vita in via definitiva, anche solo per talune persone, la disparità di trattamento fondata sull’età”.