argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 7 della direttiva 2003 / 88 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso per cui ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro, prevede il divieto di versare al lavoratore una indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturate sia nell’ultimo anno di servizio, sia in quelli precedenti e non goduti alla cessazione del rapporto, qualora il dipendente si dimetta e non dimostri di non avere goduto delle ferie per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, prima sezione, 18 gennaio 2024, C. - n. 218 del 2022, Sig. Bu c. Comune di X. )Articoli Correlati: diritto alle ferie - indennità finanziaria - cessazione del rapporto di lavoro - orario di lavori
In senso meno drastica, ma paragonabile, v. Cons. Stato, sezione prima, 22 giugno 2023, n. 982 del 2023, parere; Trib. Napoli 7 dicembre 2022; Cass. 6 giugno 2022, n. 18140; Trib. Milano 16 giugno 2021, pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.