argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di pubblico impiego privatizzato, ai sensi dell’art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli oneri economici conseguenti alle prestazioni rese gravano sull’amministrazione comandante, anche con riferimento alle conseguenze dell’assegnazione a mansioni superiori o della dequalificazione.
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Il principio è riferito anche ai casi regolati dall’art. 23 bis, comma settimo, del decreto legislativo n. 165 del 2001.