argomento: Giurisprudenza - Note di Commento
Sulla Gazzetta ufficiale n. 9 del giorno 12 gennaio 2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222 (in vigore dal giorno 13 gennaio 2024), recante “disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227”.
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di Avv. Valentina Zaccarelli
Con la legge n. 227 del 2021, il Governo è stato delegato ad adottare, entro il giorno 15 marzo 2024, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti nell’art. 2 della stessa legge delega, uno o più decreti legislativi per la revisione e per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione degli artt. 2, 3, 31 e 38 Cost. e in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in data 13 dicembre 2006 e del relativo protocollo opzionale, nonché alla comunicazione della Commissione europea (2021) 101 final in data 3 marzo 2021, recante la “Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021 – 2030”, e alla risoluzione del Parlamento europeo in data 7 ottobre 2021 sulla protezione delle persone con disabilità. Ciò al fine di garantire alla persona con disabilità di ottenere il riconoscimento della sua condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l’effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari e di ogni altra relativa agevolazione, oltre che di promuovere l’autonomia della persona con disabilità e il suo vivere sulla base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione.
Le disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per la inclusione e l’accessibilità delle persone con disabilità introdotte dal decreto legislativo n. 222 del 2023 si fondano sui principi e sui criteri direttivi prescritti dall’art. 2 della legge delega n. 227 del 2021.
Nel dettaglio, ai sensi della lett. e) del predetto art. 2, le nuove disposizioni dovrebbero prevedere:
- la individuazione, presso ciascuna amministrazione, di una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità, nell’ambito del piano integrato di attività e organizzazione previsto dall’art. 6 del decreto legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021;
- la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative alla formazione della sezione del piano relativa alla suindicata programmazione strategica;
- anche al fine di una corretta allocazione delle risorse, la introduzione tra gli obiettivi di produttività delle amministrazioni previsti dall’art. 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009 quelli specificamente volti a rendere effettive la inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità;
- la presentazione da parte dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità di osservazioni sui documenti del primo comma dell’art. 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009 relativamente ai profili che riguardano le possibilità di accesso e la inclusione sociale delle persone con disabilità;
- l’inserimento del rispetto degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità tra gli obiettivi da valutare ai fini della performance del personale dirigenziale;
- la nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici, di un responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell’ambiente di lavoro, ai sensi della legge n. 68 del 1999, anche al fine di garantire l’accomodamento ragionevole prescritto dal terzo comma bis dell’art. 3 del decreto legislativo n. 216 del 2003;
- l’obbligo in capo ai concessionari dei pubblici servizi di indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato che assicurino alle persone con disabilità la effettiva accessibilità delle prestazioni, evidenziando quelli obbligatori ai sensi della normativa vigente;
- la estensione del ricorso per la efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici disciplinato dal decreto legislativo n. 198 del 2009 alla mancata attuazione o alla violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per la inclusione sociale e la possibilità di accesso delle persone con disabilità oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.
Fermo il fatto che con “accessibilità” si intende l’accesso e la fruibilità da parte delle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, dell’ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi elettronici e di emergenza, della informazione e della comunicazione, ivi inclusi i sistemi informatici e le tecnologie di informazione in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili, anche mediante l’adozione di misure specifiche per le varie disabilità ovvero di meccanismi di assistenza o predisposizione di accomodamenti ragionevoli, le disposizioni del decreto legislativo n. 222 del 2023 si applicano a tutte le amministrazioni dello Stato italiano, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e i loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (c. d. Aran) e le agenzie del decreto legislativo n. 300 del 1990, oltre che (solo in parte) ai concessionari dei pubblici servizi (primo comma dell’art. 2 del decreto legislativo n. 222 del 2023).
Poi, le nuove disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per la inclusione e l’accessibilità delle persone disabili modificano il decreto legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021 (con riguardo al piano integrato di attività e organizzazione; art. 3 del decreto legislativo n. 222 del 2023), il decreto legislativo n. 150 del 2009 (con riferimento agli obiettivi di produttività della pubblica amministrazione; art. 4 del decreto legislativo n. 222 del 2023) e il decreto legislativo n. 165 del 2021 (con riguardo al responsabile del processo di inserimento nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità; art. 6 del decreto legislativo n. 222 del 2023).
Inoltre, le nuove disposizioni del decreto legislativo n. 222 del 2023 prevedono la partecipazione delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore dell’art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (nei modi definiti dall’organismo indipendente di valutazione, nonché secondo criteri di maggiore rappresentatività nazionale o territoriale e sulla base di specifiche competenze ed esperienze per materia) alla formazione della sezione del piano integrato di attività e organizzazione e alla predisposizione delle proposte che il dirigente formula per la elaborazione delle parti del piano medesimo aventi a oggetto gli obiettivi programmatici e strategici della performance e la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo. Del pari, le associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte al registro unico nazionale del terzo settore possono presentare osservazioni (sempre nei modi definiti dall’organismo indipendente di valutazione) sui profili del piano della performance che riguardano le possibilità di accesso e la inclusione sociale delle persone con disabilità (art. 5 del decreto legislativo n. 222 del 2023).
Da ultimo, le pubbliche amministrazioni che erogano servizi e i concessionari di pubblici servizi sono tenuti a indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato relativamente alla effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità, evidenziando quanto previsto dalla normativa vigente nello specifico settore di riferimento, indicando chiaramente e in maniera accessibile per le varie disabilità i diritti (anche di natura risarcitoria) che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e della infrastruttura, nonché le modalità con cui esigerli, anche attraverso gli organi o le autorità di controllo preposte (art. 7 del decreto legislativo n. 222 del 2023.
Valentina Zaccarelli