argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 11, paragrafo 3, lett. e), del regolamento Ce n. 883 / 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento Ue n. 465 / 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, deve essere interpretato nel senso per cui, qualora, pure svolgendo attività lavorativa come marittimo alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito in uno Stato membro, su una nave battente bandiera di uno Stato terzo che navighi al di fuori del territorio dell’Unione europea, una persona abbia conservato la residenza nel proprio Stato membro di origine, ricade nella sfera di applicazione di tale disposizione, ragione per cui la normativa nazionale applicabile è quella dello Stato membro di residenza della persona (principio di diritto ricavato dalla sentenza).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sez. III, 8 maggio 2019, C-631/2017)Articoli Correlati: lavoro marittimo - sicurezza sociale - disciplina applicabile
Il caso è frequente per la particolare natura dei traffici marittimi e il principio di diritto è di notevole importanza.