argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 3, paragrafo 2, della direttiva 98 / 5 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, deve essere interpretato nel senso per cui osta a una normativa nazionale, la quale vieta a un avvocato avente lo status di monaco, iscritto come avvocato presso l’autorità competente dello Stato membro di origine, di iscriversi presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante, al fine di esercitare ivi la sua professione, utilizzando il suo titolo professionale di origine, a causa dell’incompatibilità tra lo status di monaco e l’esercizio della professione forense, incompatibilità prevista nello Stato membro ospitante (principio di diritto ricavato dalla sentenza).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, grande sezione, 7 maggio 2019, C-431/2017)Articoli Correlati: professione forense - incompatibilità
La sentenza è ai confini estremi del concetto abituale di diritto del lavoro, ma è riportata per il carattere singolare, se non unico, del caso.