argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ove il lavoratore agisca in giudizio per l'accertamento della propria qualifica nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza ai sensi dell’art. 409 ss. cod. proc. civ., in quanto la domanda proposta non è configurabile solo come mero strumento di diritti patrimoniali da fare valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali e i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della "par condicio creditorum".
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Nello stesso senso, v. Cass. 6 ottobre 2017, n. 23418.