argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai sensi dell’art. 111, comma secondo, del d. P. R. n. 1124 del 1965, la prescrizione dell’azione volta a conseguire le prestazioni previste dal titolo primo, capo quinto, del citato testo normativo resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’Inail. Con il decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto dall’art. 104, o di duecentodieci giorni, ai sensi dell’art. 83 dello stesso decreto, è rimossa la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria e all’assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione soggettiva rivendicata (principio di diritto ricavato dalla motivazione).
» visualizza: il documento (Cass., sez. un., 7 maggio 2019, n. 11928. )Articoli Correlati: Inail - azioni contro l - prescrizione
La sentenza merita estrema attenzione.