argomento: Giurisprudenza - Note di Commento
La legge n. 46 del 2022 aveva concesso alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare l’esercizio della libertà sindacale. In particolare, erano stati riconosciuti il diritto di associazione sindacale, il diritto di esercitare l’attività sindacale, il diritto di assemblea e il diritto di esercitare i poteri negoziali in materia di contrattazione nazionale di comparto. Invece, era (ed è tuttora) rimasto interdetto il diritto di sciopero, ancora concepito quale forma di insubordinazione. Inoltre, l’art. 16 della predetta legge aveva delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni del decreto legislativo n. 195 del 1995, dell’art. 46 del decreto legislativo n. 95 del 2007 (così come modificato dal quinto comma dell’art. 5 della stessa legge n. 46 del 2022) e del cosiddetto codice dell’ordinamento militare, contenuto nel decreto legislativo n. 66 del 2010. Con il decreto legislativo n. 206 del 2022, il Governo aveva attuato la predetta delega.
» visualizza: il documento (legge 28 novembre 2023, n. 201 )Articoli Correlati: militari - associazioni professionali - Forze armate
di Avv. Valentina Zaccarelli
Le nuove disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
La legge 28 novembre 2023, n. 201 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 298 del giorno 22 dicembre 2023 e in vigore dal giorno dell’Epifania dell’anno 2024) ha previsto ulteriori disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, nonché una delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.
Nello specifico, è stato ampliato a trenta mesi il termine inizialmente concesso dalla legge n. 46 del 2022 al Governo per adottare un decreto legislativo che disciplinasse le particolari limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo questo principio e criterio direttivo: consentire l’esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.