argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come attuato dall’art. 7,l paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 492 del 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, in combinato disposto con l’art. 2, punto 2, lett. d), con l’art. 7, paragrafo 1, lett. a) e d), nonché con l’art. 14, paragrafo 2, della direttiva 2004 / 38 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare con libertà nel territorio degli Stati membri, deve essere interpretato nel senso per cui osta alla normativa di uno Stato membro che consenta alle sue autorità di negare la concessione di una prestazione di assistenza sociale a un ascendente diretto che, al momento della presentazione della domanda, sia a carico di un lavoratore cittadino dell’Unione europea o anche di revocargli il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi, perché la concessione renderebbe tale familiare non più a carico e, quindi, creerebbe un onere eccessivo al sistema di assistenza sociale dello Stato membro.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, grande sezione, 21 dicembre 2023, C. n. 488 del 2021, Sig. GV c. Chief appeals officer. )Articoli Correlati: assistenza sociale - cittadinanza UE - libertà di circolazione - famigliari
Il principio di diritto è di intuitiva evidenza; l’assistenza sociale vuole garantire l’autonomia patrimoniale del beneficiato e il raggiungimento dell’obbiettivo non può essere di ostacolo all’attribuzione del diritto.