argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003 / 88 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso per cui non ostano a una normativa o a una prassi nazionale che non consenta il recupero dei giorni di ferie annuali retribuite concessi a un lavoratore non malato, per un periodo coincidente con un periodo di messa in quarantena, disposta da una autorità pubblica, a causa del contatto con una persona infetta da un virus (principio di diritto enunciato in motivazione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione prima, 14 dicembre 2023, C. – n. 206 del 2022, Sig. TF c. Sparkasse Suedpfalz. )Articoli Correlati: orario di lavoro - quarantena - restrizione alla libera circolazione - ferie retribuite
Si legge in motivazione: “sebbene la messa in quarantena possa avere un impatto sulle condizioni in cui un lavoratore trascorra il proprio tempo libero, essa non può essere considerata di per sé un pregiudizio al diritto di tale lavoratore di godere effettivamente delle sue ferie annuali retribuite”. Il problema non è giuridico, ma di buon senso. La restrizione della libertà di movimento è incompatibile con il concetto di ferie.