Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

20/06/2019 - Il congedo parentale a tempo parziale e le indennità dovute in caso di licenziamento.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia

La clausola 2, punto 6, dell’accordo quadro sul congedo parentale concluso il 14 dicembre 1995, contenuto nell’allegato alla direttiva 96 / 34 / Ce del Consiglio del 3 giugno 1996 concernente l’accordo quadro sul congedo parentale, concluso dall’Unice, dal Ceep e dalla Ces, come modificata dalla direttiva 97 / 75 / Ce del Consiglio del 15 dicembre 1997, deve essere interpretata nel senso per cui osta a che, quando un lavoratore assunto a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno è licenziato nel momento in cui benefici di un congedo parentale a tempo parziale, l’indennità di licenziamento e l’indennità per congedo di riqualificazione da versare a detto lavoratore siano determinate, quanto meno in parte, sulla base della retribuzione ridotta che questi percepisce al momento del licenziamento. L’art. 157 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso per cui osta a una normativa che preveda che, quando un lavoratore assunto a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno è licenziato nel momento in cui benefici di un congedo parentale a tempo parziale, detto lavoratore riceva una indennità  di licenziamento e una indennità di congedo di riqualificazione determinate, quanto meno in parte, sulla base della retribuzione ridotta che questi percepisce al momento del licenziamento, nella situazione in cui un numero più elevato, in modo considerevole, di donne che di uomini scelga di beneficiare di un congedo parentale a tempo parziale e ove la differenza di trattamento non si possa spiegare in base a fattori giustificati sul versante obbiettivo ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso (principi di diritto ricavati dalla decisione).

» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sez. I, 8 maggio 2019, C–486/2018) scarica file

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Il primo principio di diritto è di intuitiva evidenza, mentre il secondo è discutibile. Le donne godono del congedo a tempo parziale per loro libera scelta e, se fossero legittime, le conseguenze cadrebbero nella loro sfera giuridica per una loro decisione consapevole.