argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai sensi dell’art. 54, quarto comma, del decreto legislativo n. 151 del 2001, ai fini del licenziamento della lavoratrice madre non è sufficiente la cessazione dell’attività in un reparto, ma occorre quella dell’intera azienda. Ciò vale anche per il caso del fallimento, qualora restino in servizio alcuni lavoratori, per consentire lo svolgersi della procedura.
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Nello stesso senso, v. Cass. 20 settembre 2017, n. 22720; App. Firenze 16 ottobre 2019, pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.