argomento: Giurisprudenza - Note di Commento
Nella Gazzetta ufficiale n. 278 del giorno 28 novembre 2023 è stata pubblicata la legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge 29 settembre 2023, n. 131, decreto legge recante “misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”.
» visualizza: il documento (decreto legge 29 settembre 2023, n. 131)Articoli Correlati: agevolazioni - ravvedimento operoso - interpretazione autentica - trasferimento d’azienda
di Avv. Valentina Zaccarelli
Tra le “misure urgenti” del decreto legge n. 131 del 2023 vi erano:
- il riconoscimento di un ulteriore contributo ai beneficiari della cosiddetta social card, volto an sostenere il potere di acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche in ragione dell’incremento del costo del carburante (art. 2);
- la riforma del regime delle agevolazioni in favore delle imprese la cui attività comportasse un forte consumo di energia elettrica (art. 3);
- la possibilità per i contribuenti che avessero commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi ai sensi del secondo comma bis e del terzo comma dell’art. 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997 nel periodo 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023 di avvalersi del cosiddetto ravvedimento operoso dell’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, a condizione del fatto che le violazioni fossero state constatate prima del giorno 31 ottobre 2023, ma non fossero ancora state oggetto di contestazione, e che il perfezionamento del ravvedimento medesimo avesse luogo entro il giorno 15 dicembre 2023 (art. 4).
Le predette misure sono state confermate in sede di conversione in legge, senza rilevanti modificazioni.
Di particolare rilievo era la interpretazione autentica del terzo comma bis dell’art. 56 del decreto legislativo n. 270 del 1990 in coerenza con il primo paragrafo dell’art. 5 della direttiva 2001 / 23 / CE, secondo cui si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell’azienda agli effetti previsti dall’art. 2112 cod. civ. le cessioni poste in essere in esecuzione del programma delle lettere a) e b bis) del secondo comma dell’art. 27 del decreto legislativo n. 270 del 1990 medesimo qualora esse siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica tra cedente e cessionario (art. 6).
Anche tale interpretazione autentica è stata confermata in sede di conversione in legge, senza modificazione alcuna.