argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
A proposito dell’applicazione dell’art. 13 della legge n. 1338 del 1962, occorre prova scritta dell’esistenza del rapporto di lavoro e della sua natura subordinata, mentre sono sufficienti la prova testimoniale e quella presuntiva in tema di durata del rapporto e di entità della retribuzione. Pertanto, il giudice non può ricorrere alle presunzioni in tema di natura del rapporto.
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Il principio è consolidato (v. Cass. 19 maggio 2005, n. 10577; Cass. 3 febbraio 2009, n. 2600; Cass. 20 gennaio 1016, n. 983). Si legge in motivazione della sentenza in esame: “quando, per legge o per volontà delle parti, sia prevista per un certo atto o contratto la forma scritta, sia essa ad substantiam o ad probationem”, sono inammissibili “tanto la prova testimoniale, quanto quella per presunzioni, che abbiano a oggetto” (in modo implicito o esplicito) “l’esistenza dell’atto o del contratto”.