argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Una indennità data a un dipendente trasferito all’estero per fare fronte al maggiore costo della vita nel Paese straniero rientra nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, qualora non esista alcuna clausola del contratto collettivo nazionale di deroga sul punto all’art. 2120 cod. civ.. Lo stesso vale per le spese sostenute dal datore di lavoro per l’alloggio all’estero del lavoratore e per l’autovettura, messa a sua disposizione per uso personale.
» visualizza: il documento (Cass. 5 dicembre 2023, n. 33949, ord.. )Articoli Correlati: trattamento di fine rapporto - trasferimento all - base di calcolo - indennità
V. Cass. 20 settembre 2022, n. 27534; Cass. 5 ottobre 2018, n. 24594, ord.; Cass. 21 aprile 2016, n. 8086, pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.