argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
I cosiddetti effetti sananti dell’accordo collettivo stipulato all’esito di una procedura di mobilità, effetti previsti dall’art. 4, comma dodicesimo, della legge n. 223 del 1991, inserito dall’art. 1, comma quarantacinquesimo, della legge n. 92 del 2012, non può riguardare l’errata applicazione dei criteri di scelta.
» visualizza: il documento (App. Roma 1 ottobre 2018.)Articoli Correlati: licenziamento collettivo - criteri di scelta - accordo collettivo di mobilità
La soluzione è di intuitiva evidenza e la decisione è ineccepibile. Sulla Rivista, nel primo fascicolo del 2018, v. Gaetano Natullo, I licenziamenti collettivi nel nuovo contesto normativo; Roberta Nunin, Le procedure e l’accordo sindacale; Giulio Centamore, I criteri di scelta tra incertezze passate, presenti e future.