argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 1, paragrafo 1, della direttiva 2001 / 23 / Ce del Consiglio del 12 marzo 2021, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso per cui tale direttiva è applicabile a una situazione in cui un notaio, pubblico ufficiale e datore di lavoro privato dei lavoratori attivi nel suo studio, succeda al precedente, rilevi l’archivio e una parte essenziale del personale e continui a svolgere la medesima attività negli stessi locali e con gli stessi mezzi, a condizione per cui sia conservata l’identità dello studio, circostanza che deve essere verificata dal giudice rinvio (principio di diritto enunciato nella sentenza).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione quarta, 16 novembre 2023, C. - n. 538 del 2021, Sig. NC c. Sig. BA. )Articoli Correlati: trasferimento di azienda - notaio - attività professionale - diritto di stabilimento
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