argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di obbligo di ripescaggio, grava sul datore di lavoro l’onere di provare che i lavoratori licenziati non siano in grado di svolgere le mansioni di posizioni lavorative residue all’esito della riorganizzazione, mentre è irrilevante il fatto che il lavoratore licenziato svolgesse l’attività in un reparto soppresso, poiché occorre comparare le sue competenze a quelle altrui rispetto alle attività rimaste.
» visualizza: il documento (Cass. 13 novembre 2023, n. 31561, ord.. )Articoli Correlati: licenziamenti collettivi - licenziamento per giustificato motivo oggettivo - obbligo di ripescaggio - riorganizzazione
In tema di licenziamenti collettivi, v. Cass. 9 settembre 2022, n. 26683, ord.; Cass. 2 marzo 2021, n. 5647, pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.