argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di attività sanitaria intramuraria, le aziende sanitarie non possono applicare la trattenuta dell’art. 1, comma quarto, lett. c), secondo periodo, della legge n. 120 del 2007 in difetto di previo accordo in sede di contrattazione collettiva aziendale e di intesa con i dirigenti medici interessati, accordo da stipulare dopo l’entrata in vigore della disposizione, nel testo oggi vigente. E’ irrilevante il fatto che, nella determinazione della tariffa, la ritenuta non sia indicata in via espressa. La sollecita stipulazione delle intese collettive è oggetto di un dovere di negoziato in buona fede.
» visualizza: il documento (Cass. 5 ottobre 2023, n. 28088. )Articoli Correlati: azienda sanitaria locale - contrattazione collettiva - buona fede
A proposito dell’affine problema della corresponsione dell’Irap, v. Cass. 21 giugno 2022, n. 20016, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo problema.