argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Non è infondata in modo manifesto ed è rilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, secondo comma, del decreto legislativo n. 23 del 2015 nella parte in cui non si applica al licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel caso in cui sia accertata l’insussistenza del fatto posto a fondamento del recesso.
» visualizza: il documento (Trib. Ravenna, 27 settembre 2023, ord.. )Articoli Correlati: licenziamento - giustificato motivo oggettivo - legittimità costituzionale - recesso
L’ordinanza sollecita una riflessione sul differente trattamento fra il licenziamento disciplinare e quello per giustificato motivo oggettivo.