argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Chi effettui consegne a domicilio è un lavoratore subordinato e, dunque, opera la legge n. 223 del 1991 in tema di licenziamenti collettivi. Alle stesse conclusioni si giunge alla stregua dell’art. 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
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Nello stesso senso, v. Trib. Torino 15 novembre 2022. La sentenza diverge da quella Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663, perché ravvisa l’operare dell’art. 2094 cod. civ. e non solo dell’art. 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015. V. Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663; App. Torino 4 febbraio 2019; Trib. Palermo 24 novembre 2020. Tutte le sentenze sono pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti. Nella Rivista, sull’art. 2 del decreto n. 81 del 2015, nel secondo fascicolo del 2016, il secondo in assoluto, v. Antonella Occhino, Autonomia e subordinazione nel decreto legislativo n. 81 del 2015; Antonio Di Stasi, Parasubordinazione e subordinazione: un ennesimo giro di valzer?; Renato Greco, Le prospettive di applicazione dei criteri di distinzione fra lavoro autonomo e subordinato dopo il decreto legislativo n. 81 del 2015; Marco Ferraresi, L’eredità del lavoro a progetto nel dibattito sul lavoro autonomo coordinato e continuativo; Chiara Lazzari, Contrattazione collettiva e lavoro autonomo dopo il decreto legislativo n. 81 del 2015; Fabrizia Santini, La disciplina transitoria e il cosiddetto condono; Alessandra Miscione, La fine del contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro.