argomento: Giurisprudenza - Note di Commento
Sulla Gazzetta ufficiale n. 223 del giorno 23 settembre 2023 è stata pubblicata la legge 18 settembre 2023, n. 127 di conversione del decreto legge 28 luglio 2023, n. 98, decreto recante “misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”. Il predetto decreto legge era stato emanato in ragione della “straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il Paese”. In sede di conversione in legge, le “misure urgenti” sono state tutte confermate.
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di Avv. Valentina Zaccarelli
In primo luogo, “al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali”, erano stati previsti periodi aggiuntivi di ricorso alle prestazioni della c. d. Cigo e della C. d. Cisoa.
Nel dettaglio, era stata estesa alle imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini (lett. m del primo comma dell’art. 10 del decreto legislativo n. 148 del 2015), alle imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e / o di lavorazione di materiale lapideo (lett. n del primo comma dell’art. 10 del decreto legislativo n. 148 del 2015) e alle imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei (con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e con organizzazione distinte dall’attività di escavazione; lett. o del primo comma dell’art. 10 del decreto legislativo n. 148 del 2015) la possibilità di presentare una nuova domanda di fruizione della c. d. cassa integrazione guadagni ordinaria per le sospensioni e per le riduzioni dell’attività lavorativa verificatesi nel periodo 1° luglio 2023 – 31 dicembre 2023 derivanti da eventi oggettivamente non evitabili, senza che sia prima trascorso un periodo di almeno cinquantadue settimane di normale attività lavorativa (secondo comma dell’art. 12 del decreto legislativo n. 148 del 2015), a prescindere dalla durata complessiva di cinquantadue settimane in un biennio mobile (terzo comma dell’art. 12 del decreto legislativo n. 148 del 2015) e senza il versamento del contributo addizionale (art. 1 del decreto legge n. 98 del 2023).
Del pari, il trattamento sostitutivo della retribuzione previsto nei casi di intemperie stagionali (art. 8 della legge n. 457 del 1972) era stato riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto effettuate nel periodo 29 luglio 2023 – 31 dicembre 2023. Inoltre, tali periodi di ricorso alla c. d. Cisoa non sarebbero stati conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all’anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle centottantuno giornate di effettivo lavoro. Infine, in deroga all’art. 14 della legge n. 457 del 1972, il trattamento sostitutivo della retribuzione sarebbe stato concesso dalla sede dell’Inps territorialmente competente ed è erogato direttamente dall’Istituto (art. 2 del decreto legge n. 98 del 2023).
Poi, era stata prevista la sottoscrizione di intese tra le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per l’adozione di linee guida e di procedure concordate per l’attuazione delle previsioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche, intese che potranno essere recepite con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute (art. 3 del decreto legge n. 98 del 2023).
Da ultimo, era stato prorogato sino al giorno 30 novembre 2023, senza l’applicazione né di sanzioni, né di interessi, il termine per il versamento del contributo di solidarietà previsto dalla legge di bilancio per l’anno 2023 e ciò per la quota parte corrispondente alla differenza tra l’importo del contributo determinato ai sensi del 116esimo comma dell’articolo unico della predetta legge di bilancio e l’importo del contributo medesimo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell’art. 5 del decreto legge n. 34 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023, successivamente abrogate (art. 4 del decreto legge n. 98 del 2023).
In sede di conversione in legge, tutte le “misure urgenti” previste dal decreto legge n. 98 del 2023 sono state confermate.
Le uniche modificazioni rilevanti sono:
- la sostituzione del primo comma dell’art. 3 del decreto legge n. 98 del 2023, in tema di “linee guida in materia in salute e sicurezza”, il quale ora così dispone: “i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono e assicurano la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere apposite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per adottare, valutando anche la correlazione tra l’umidità relativa, la temperatura e la ventilazione, linee guida e procedure concordate per l’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche”;
- la introduzione del secondo comma bis all’art. 4 del decreto legge n. 98 del 2023, secondo cui: “il termine per il trasferimento delle somme di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è differito al 30 settembre 2023”.
Già con il messaggio n. 2729 del giorno 20 luglio 2023, l’Inps aveva ricordato la possibilità per i datori di lavoro di invocare la causale “eventi meteo” (contemplata dal decreto legislativo n. 148 del 2015) sia in caso di temperature superiori ai trentacinque gradi, sia in caso di temperature inferiori, ma percepite come superiori in ragione dello svolgimento della attività lavorativa all’esterno e della presenza di un elevato tasso di umidità nell’aria.
Al fine di evitare che la eccezionalità della motivazione andasse a incidere sui periodi massimi di utilizzo delle prestazioni della c. d. cassa integrazioni guadagni ordinaria, il decreto legge n. 98 del 2023 aveva previsto dei periodi aggiuntivi per i settori edili, lapidei e agricoli. Tuttavia, erano rimaste escluse alcune importanti categorie di lavoratori comunque esposte, quali i lavoratori stagionali, i “riders” e gli stessi operai agricoli a tempo determinato. Inoltre, nulla diceva il decreto legge n. 98 del 2023 in merito all’applicazione dell’art. 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e, quindi, in merito alla informativa e alla consultazione sindacale. In sede di conversione in legge del decreto legge n. 98 del 2023 le predette criticità non sono state risolte.
Con la circolare n. 73 del giorno 7 agosto 2023, l’Inps aveva fornito le istruzioni operative e contabili di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale.
Con particolare riferimento alle intese tra le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, in data 25 luglio 2023 era già stata presentata una bozza di “protocollo condiviso per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi da esposizione ad alte temperature negli ambienti di lavoro”. Inoltre, si ricordava la nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 5056 del giorno 13 luglio 2023 in materia di rischio da “stress termico”.