argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, il rapporto di lavoro può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale solo previa adozione di specifiche modalità formali oppure presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell’atto (principio di diritto enunciato in motivazione).
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Il principio è di evidente fondatezza e merita attenzione per la sua grande rilevanza applicativa.