argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai fini dell’operare dell’art. 2112 cod. civ., è irrilevante il fatto che l’entità economica organizzata sia trasferita in virtù di un provvedimento amministrativo.
» visualizza: il documento (Cass. 24 maggio 2019, n. 14246, ord.)Articoli Correlati: provvedimento amministrativo - trasferimento di azienda
La tesi ormai è consolidata (v. Cass. 25 settembre 2017, n. 22291). Infatti, “sebbene il provvedimento amministrativo da cui derivi il trasferimento di servizi e di attività non sia di ostacolo all'applicabilità dell'art. 2112 cod. civ., è necessario che i rapporti di lavoro dei lavoratori addetti all'entità ceduta abbiano la medesima natura di lavoro subordinato privato, e alle dipendenze dell'alienante, e alle dipendenze dell'acquirente” (v. Cass. 29 aprile 2004, n. 8270).