argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di lavoro pubblico privatizzato, è legittima la clausola del contratto collettivo che preveda un contenuto minimo unitario e à forfait mensile per i disagi conseguenti al cambio delle consegne, intesi in termini di eccedenze marginali e variabili di orario, nell’ordine di pochi minuti, destinate a manifestarsi con una minima sovrapposizione tra i turni, mentre, in caso di più ampio superamento dell’orario normale, attuato su richiesta o, comunque, con il consenso esplicito o implicito del datore di lavoro, sono dovuti il compenso per le prestazioni di lavoro straordinario o il recupero orario compensativo e non è legittima la liquidazione con un importo minimo unitario.
» visualizza: il documento (Cass. 15 giugno 2023, n. 17326, ord.. )Articoli Correlati: turni di lavoro - lavoro straordinario - lavoro pubblico privatizzato - orario di lavoro
Il principio di diritto è molto convincente, poiché identifica gli effettivi presupposti del sorgere del diritto al compenso per il lavoro straordinario.