argomento: Giurisprudenza - Note di Commento
Il decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, emanato in ragione della “straordinaria necessità e urgenza” sia “di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa e dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni”, sia “di definire misure per il potenziamento di interventi nel settore agricolo, dello sport e delle politiche del lavoro, nonché misure per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica”, aveva previsto diverse “disposizioni urgenti”. Il citato decreto legge è stato convertito, con numerose modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 190 del giorno 16 agosto 2023.
» visualizza: il documento (legge 10 agosto 2023, n. 112)Articoli Correlati: interesse strategico - riorganizzazione aziendale - integrazione salariale - Cassa Forense
di Avv. Valentina Zaccarelli
La conversione in legge del decreto legge n. 75 del 2023.
La unica norma del Capo IV dedicato alle “disposizioni in materia di lavoro”, vale a dire l’art. 42 del decreto legge n. 75 del 2023, che, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze, aveva istituito la possibilità per le imprese di “interesse strategico nazionale” con almeno mille dipendenti e con in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi di chiedere all’Inps la fruizione, sino al giorno 31 dicembre 2023, di un ulteriore periodo di quaranta settimane di prestazioni di integrazione salariale in deroga agli artt. 4, 22, 24 e 25 del decreto legislativo n. 148 del 2015, in continuità con le tutele già autorizzate, è stata confermata, nella sostanza, senza alcuna modificazione (e, quindi, senza alcun incremento del limite di spesa inizialmente previsto, raggiunto il quale l’Inps non prenderà in considerazione ulteriori domande).
Rilevante è, poi, la introduzione, in sede di conversione in legge, dell’art. 15 bis del decreto legge n. 75 del 2023, recante “disposizioni riguardanti i magistrati onorari” e, in particolare, il loro regime previdenziale. Nel dettaglio, i magistrati onorari “del contingente a esaurimento” confermati ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017 che abbiano optato per il regime esclusivo sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps (secondo comma del neo introdotto art. 15 bis del decreto legge n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2023). Del pari, sono iscritti alla c. d. gestione separata dell’Inps i magistrati onorari del “contingente a esaurimento” confermati ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017 che esercitino le funzioni in via non esclusiva (quinto comma del neo introdotto art. 15 bis del decreto legge n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2023) e la ripartizione dell’onere contributivo è stabilita nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della giustizia (sesto comma del neo introdotto art. 15 bis del decreto legge n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2023). Invece, i magistrati onorari del “contingente a esaurimento” confermati ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017 che esercitino le funzioni in via non esclusiva e che abbiano titolo per la iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense mantengono la iscrizione presso la Cassa medesima (terzo comma del neo introdotto art. 15 bis del decreto legge n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2023) e le relative modalità saranno disciplinate da un decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro della economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione (quarto comma del neo introdotto art. 15 bis del decreto legge n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2023). In ogni caso, restano ferme le autorizzazioni dell’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 già rilasciate in data 23 giugno 2023 per i magistrati onorari confermati che non abbiano optato per l’esercizio esclusivo delle funzioni e che siano dipendenti pubblici (settimo e ultimo comma del neo introdotto art. 15 bis del decreto legge n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2023). Da ultimo, i compensi corrisposti ai magistrati onorari del “contingente a esaurimento” confermati ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017 si reputano assimilati ai redditi di lavoro dipendente (primo comma del neo introdotto art. 15 bis del decreto legge n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2023, il quale modifica la lett. f del primo comma dell’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986).
Altresì, in sede di conversione in legge, è stato specificato il fatto che le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o la educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici, sono esenti dalla imposta sul valore aggiunto e che le prestazioni dei servizi didattici e formativi rese prima del giorno 17 agosto 2023 si intendono comprese nell’ambito di applicazione del n. 20 del primo comma dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (relativo proprio alle “operazioni esenti dall’imposta” sul valore aggiunto) (art. 36 bis del decreto legge n. 75 del 2023, introdotto dalla legge di conversione n. 112 del 2023).