Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

14/08/2023 - Le misure urgenti introdotte dal decreto legge n. 75 del 2023 in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, agricoltura, sport, lavoro e per la organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025.

argomento: Giurisprudenza - Note di Commento

Sulla Gazzetta ufficiale n. 144 del giorno 22 giugno 2023, è stato pubblicato il decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 (vigente dal giorno 23 giugno 2023), recante “disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”. Il citato decreto legge è stato emanato in ragione della “straordinaria necessità e urgenza” sia “di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa e dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni”, sia “di definire misure per il potenziamento di interventi nel settore agricolo, dello sport e delle politiche del lavoro, nonché misure per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica”.  

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Le misure urgenti introdotte dal decreto legge n. 75 del 2023.

 

Il decreto legge n. 75 del 2023 è distinto in cinque capi, aventi a oggetto: il primo, “disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni”; il secondo, “disposizioni in materia di agricoltura”; il terzo, “disposizioni urgenti in materia di sport”; il quarto, “disposizioni in materia di lavoro”; il quinto, “disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025 e (disposizioni, n. d. r.) finali”.

Con particolare riferimento alle “disposizioni in materia di lavoro”, l’art. 42 del decreto legge n. 75 del 2023 istituisce la possibilità per le imprese di “interesse strategico nazionale” che occupino almeno mille dipendenti e che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, di chiedere all’Inps l’accesso a un ulteriore periodo di quaranta settimane di prestazioni di integrazione salariale in deroga agli artt. 4 e 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015, oltre che in deroga agli artt. 24 e 25 del medesimo decreto legislativo, periodo fruibile sino al giorno 31 dicembre 2023, in continuità con le tutele già autorizzate. Ciò al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze. Tuttavia, è previsto un limite di spesa, raggiunto il quale l’Inps non prenderà in considerazione ulteriori domande.