Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

09/08/2023 - La ratifica della Convenzione Oil sulla salute e la sicurezza dei lavoratori n. 155 del 1981 (e del relativo Protocollo), nonché della Convenzione Oil sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro n. 187 del 2006.

argomento: Giurisprudenza - Note di Commento

Sulla Gazzetta ufficiale n. 153 del giorno 3 luglio 2023 è stata pubblicata la legge 8 giugno 2023, n. 84 (in vigore dal giorno 4 luglio 2023), legge che ratifica e che dà “piena e intera esecuzione” sia alla Convenzione della Organizzazione internazionale del lavoro sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, adottata a Ginevra in data 22 giugno 1981, sia al relativo Protocollo, adottato a Ginevra in data 20 giugno 2002, sia della Convenzione della Organizzazione internazionale del lavoro sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, adottata a Ginevra in data 15 giugno 2006.

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di Avv. Valentina Zaccarelli

  1. La Convenzione Oil n. 155 del 1981 e il relativo Protocollo.

 

La Convenzione della Organizzazione internazionale del lavoro sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, adottata a Ginevra in data 22 giugno 1981, ha a oggetto “proposte relative alla salute, alla sicurezza e all’ambiente di lavoro”, intendendo per salute “non (…) soltanto l’assenza di malattia o di infermità”, ma anche “gli elementi fisici e mentali che influiscono sulla salute e che sono direttamente legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro” (lett. e dell’art. 3 della Convenzione) e per luogo di lavoro “ogni posto nel quale i lavoratori si devono trovare o si devono recare a causa del proprio lavoro e che sono collocati sotto il controllo diretto o indiretto del datore di lavoro” (lett. c dell’art. 3 della Convenzione).

Essa si applica a tutte le “branche di attività economica” (primo comma dell’art. 1 della Convenzione), compresa la “funzione pubblica” (lett. a dell’art. 3 della Convenzione), nonché a tutti i lavoratori nelle “branche di attività economica coperte” (primo comma dell’art. 2 della Convenzione), compresi gli “impiegati pubblici” (lett. b dell’art. 3 della Convenzione), fatta salva la possibilità di prevedere esclusioni totali o parziali, previa consultazione delle Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, comunque motivate (secondo comma dell’art. 1 e secondo comma dell’art. 2 della Convenzione).

La principale proposta concerne una politica nazionale “coerente in materia di salute, di sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro” (primo comma dell’art. 4 della Convenzione), volta a “prevenire gli infortuni e i danni alla salute che risultano dal lavoro, che sono legati al lavoro o che sopraggiungono nel corso del lavoro, riducendo al minimo le cause di rischio inerenti all’ambiente di lavoro, nella misura in cui ciò sia ragionevole e praticamente realizzabile” (secondo comma dell’art. 4 della Convenzione), “in consultazione” con le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori “più rappresentative” (art. 8 della Convenzione).

Fondamentale è il “controllo dell’applicazione delle leggi e delle regole”, il quale deve essere assicurato tramite un sistema di ispezione “adeguato e sufficiente” e che preveda “sanzioni appropriate in caso di infrazione” (art. 9 della Convenzione). La Convenzione considera importante anche “fornire assistenza ai datori di lavoro e ai lavoratori e aiutarli a conformarsi ai loro obblighi legali” (art. 10 della Convenzione).

Altresì, la Convenzione reputa necessario proteggere il lavoratore “che si è ritirato da una situazione di lavoro per avere ragionevolmente considerato che questa situazione presentasse un pericolo imminente e grave per la propria vita o salute (…) contro conseguenze ingiustificate, conformemente alle condizioni e alla prassi nazionale” (art. 13 della Convenzione), fermi gli obblighi del datore di lavoro in materia di “assicurazione” della mancanza di rischi e di fornitura dei dispositivi di protezione individuale (art. 16 della Convenzione).

Indispensabile è poi la collaborazione sia tra datori di lavoro che operino “simultaneamente sullo stesso luogo di lavoro” (art. 17 della Convenzione), sia tra lavoratori, loro rappresentanti e datore di lavoro (artt. 19 e 20 della Convenzione).

In ogni caso, “le misure di salute e di sicurezza sul lavoro non devono comportare alcuna spesa per il lavoratore” (art. 21 della Convenzione).

Invece, il Protocollo riguarda la registrazione e la dichiarazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (artt. da 1 a 5), nonché la pubblicazione di statistiche annuali (artt. 6 e 7).

 

  1. La Convenzione Oil n. 187 del 2006.

 

La Convenzione della Organizzazione internazionale del lavoro sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, adottata a Ginevra in data 15 giugno 2006, ha a oggetto la necessità di perseguire la riduzione “delle lesioni e malattie professionali e dei decessi riconducibili al lavoro”, i quali “hanno un effetto negativo sulla produttività e sullo sviluppo economico e sociale”.

In particolare, gli obiettivi della Convenzione sono “il miglioramento continuo della sicurezza e della salute sul lavoro per prevenire le lesioni e le malattie professionali e i decessi riconducibili al lavoro attraverso la elaborazione di una politica nazionale, di un sistema nazionale e di un programma nazionale, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative”, nonché l’adozione di “misure attive per realizzare progressivamente un ambiente di lavoro sicuro e salubre attraverso un sistema nazionale e dei programmi nazionali di sicurezza e di salute sul lavoro” (art. 2 della Convenzione).

 

  1. Considerazioni finali.

 

Entrambe le Convenzioni vincolano solo gli Stati membri della Organizzazione internazionale del lavoro che abbiano proceduto alla loro ratifica e alla registrazione della ratifica medesima. In seguito, esse entrano in vigore dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica (secondo comma dell’art. 24 della Convenzione n. 155 del 1981 e secondo comma dell’art. 8 della Convenzione n. 187 del 2006) e sono vincolanti per i successivi dieci anni, con rinnovo automatico per altri dieci anni in caso di mancata “denuncia” entro un anno dallo scadere del periodo di dieci anni precedente (secondo comma dell’art. 25 della Convenzione n. 155 del 1981 e secondo comma dell’art. 9 della Convenzione n. 187 del 2006). Entrambe le Convenzioni sono vincolanti anche in caso di adozione di una nuova convenzione recante la loro revisione totale o parziale per gli Stati membri che non ratifichino la nuova convenzione (secondo comma dell’art. 29 della Convenzione n. 155 del 1981 e secondo comma dell’art. 13 della Convenzione n. 187 del 2006).

Il Protocollo può essere ratificato in via congiunta con la Convenzione n. 155 del 1981 (così come avvenuto con la legge n. 84 del 2023) o in ogni momento successivo alla ratifica della Convenzione medesima (primo comma dell’art. 8 del Protocollo) ed entra in vigore dodici mesi dopo la data di registrazione della stessa ratifica (secondo comma dell’art. 8 del Protocollo).

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 84 del 2023 (“clausola di invarianza finanziaria”), “dalla attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” e, pertanto, “le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.

Un disegno di legge di ratifica di identico contenuto (A. S. 2072) era già stato esaminato e approvato dalla Commissione Affari esteri del Senato nel mese di ottobre 2017, ma l’iter di esame non fu completato in ragione della conclusione della XVII Legislatura.