argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 2, lett. a), della direttiva 2002 / 14 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori, deve essere interpretato nel senso per cui tale disposizione può riguardare una persona giuridica di diritto privato che agisca come persona di diritto pubblico ed eserciti attività rientranti nelle prerogative dei pubblici poteri, una volta in cui, peraltro, fornisca, dietro corrispettivo, servizi in concorrenza con quelli forniti da operatori del mercato. L’art. 2, lett. a), della direttiva 2002 / 14 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori, deve essere interpretato nel senso per cui l’obbligo di informazione e consultazione ivi previsto non si applica in caso di cambiamento di mansioni di un numero limitato di lavoratori nominati ad interim a incarichi di responsabilità, quando detto cambiamento non incida sulla situazione, sulla struttura e sulla probabile evoluzione dell’occupazione in senso negativo per l’impresa interessata o da minacciare l’occupazione in genere (principi di diritto ricavati dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione settima, 6 luglio 2023, C. – 404 del 2022, Eoppep c. Elliniko Demosio. )Articoli Correlati: diritto di informazione - rapporto individuale - diritto europeo
Il secondo principio di diritto è il più significativo ed è di evidente fondatezza. L’obbligo di informazione riguarda temi per loro natura di interesse collettivo.