argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98 / 59 / Ce del Consiglio del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, deve essere interpretato nel senso per cui l’obbligo incombente sul datore di lavoro di trasmettere all’autorità pubblica competente almeno una copia degli elementi della comunicazione scritta previsti dall’art. 2, paragrafo 3, primo comma, lett. b), punti da i) a v), di tale direttiva non ha la finalità di imporre all’autorità pubblica di considerare la condizione di ciascun lavoratore, ma solo la situazione complessiva.
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Il principio di diritto enunciato nella decisione è oscuro o, forse, è tradotto male. Non è qui riportato. La soluzione è di evidente fondatezza.