argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di licenziamento per giusta causa, quando siano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, sebbene si debba escludere che il giudice di merito li possa esaminare in modo atomistico, attesa la necessaria considerazione della loro concatenazione ai fini della valutazione della gravità dei fatti, non occorre che l'esistenza della causa idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile solo nel complesso dei fatti ascritti, poiché, nell'ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziamento dal datore di lavoro, il giudice può individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifichi la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di gravità richiesto dall'art. 2119 cod. civ..
» visualizza: il documento (Cass. 2 maggio 2019, n. 11539)Articoli Correlati: licenziamento per giusta causa
Il principio è consolidato. Infatti, “in relazione al licenziamento per giusta causa, qualora siano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, sebbene si debba escludere che il giudice di merito li possa esaminare in modo atomistico, attesa la necessaria considerazione della loro concatenazione ai fini della valutazione della gravità dei fatti, non occorre che l'esistenza della causa idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile solo nel complesso dei fatti ascritti, poiché, nell'ambito degli addebiti posti a base del licenziamento dal datore di lavoro, il giudice può individuare anche solo in alcuni o in uno il comportamento che giustifichi la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di gravità richiesto dall'art. 2119 cod. civ.” (v. Cass. 12 giugno 2017, n. 14564; cfr. anche Cass. 2 febbraio 2009, n. 2579).