argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Premessa la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro (rapporto da cui il primo trae, con una parte della sua retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento di trattamento di fine rapporto maturando) e tra lavoratore e fondo di previdenza complementare (rapporto di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l’investimento da parte del fondo, di una prestazione previdenziale integrativa), il datore di lavoro assume l’obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del fondo una cessione del credito, di accantonare e versare a esso la contribuzione o il trattamento di fine rapporto maturando. Fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote del trattamento di fine rapporto maturando, accantonate presso il datore di lavoro, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione integrativa erogata al lavoratore dal fondo di previdenza complementare. Il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di trattamento di fine rapporto maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al fondo di previdenza complementare, comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva, posto che esse assumono natura previdenziale soltanto all’attuazione del vincoli di destinazione, per effetto del suo adempimento. Il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento del contratto di mandato, ai sensi dell’art. 78, secondo comma, del regio decreto n. 267 del 1942 e il rispristino della titolarità, spettante di regola al lavoratore, che, così, si può insinuare allo stato passivo, salvo il caso in cui dall’istruttoria emerga il fatto che vi sia stata una cessione del credito in favore del fondo di previdenza complementare, cui, in tale eventualità, spetta il credito ai sensi dell’art. 93 del regio decreto n. 267 del 1942 (principio di diritto ricavato dalla motivazione).
» visualizza: il documento (Cass. 28 giugno 2023, n. 18477. )Articoli Correlati: fallimento - amissione allo stato passivo - trattamento di fine rapporto - trattamento previdenziale
Nello stesso senso, v. Cass. 7 giugno 2023, n. 16116, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.