argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’art. 3, paragrafo 1, lett. b), del regolamento Ue n. 492 del 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso per cui ostano a una normativa nazionale la quale preveda che solo i candidati che abbiano maturato una determinata esperienza professionale nelle istituzioni statali nazionali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica possono essere ammessi a una procedura di iscrizione nelle graduatorie finalizzate all’assunzione, con contratti a tempo indeterminato e determinato, e che, quindi, impedisca di prendere in considerazione l’esperienza maturata in altri Stati membri (principio di diritto ricavato dalla decisione).
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L’esito della questione era scontato; ci si può chiedere come mai sia stata immagina una disciplina nazionale a tale punto indifendibile.