argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’art. 7 del Regolamento Ue n. 492 del 2011 del parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso per cui ostano a una normativa di uno Stato membro in forza della quale la concessione di un indennizzo per il mancato guadagno subìto dai lavoratori a causa di un confinamento ordinato a seguito di un risultato positivo alle analisi di individuazione del virus Covid – 19 è subordinata alla condizione per cui l’imposizione della misura sia stata disposta da una autorità di tale Stato membro (principio di diritto ricavato dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione settima, 15 giugno 2023, C. n. 411 del 2022, Thermahotel Fontana Hotelbetribgesellaschaft mbH c. Bezirkhauoptmannschaft Suedoststiermark.)Articoli Correlati: attività professionali - epidemia - libera circolazione
A ragione, si è ritenuto che gli indennizzi per il mancato esercizio delle attività professionali sono dovute a prescindere dalla nazionalità dell’autorità che abbia disposto le misure restrittive, in particolare con riguardo ai lavoratori cosiddetti transfrontalieri.