argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di lavoro pubblico privatizzato, il determinarsi di falsi documentali (art. 127, lett. d, del d. P. R. n. 3 del 1957) o di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del d. P. R. n. 445 del 2001) in occasione dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, con conseguente nullità del contratto, qualora le infedeltà comportino la carenza di un requisito tale che, in ogni caso, tale mancanza avrebbe impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. Pertanto, è nullo il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con una lavoratrice che taccia il suo stato di gravidanza, così che non possa svolgere alcuna parte dell’attività per il periodo concordato.
» visualizza: il documento (Cass. 13 giugno 2023, n. 16785, ord.. )Articoli Correlati: lavoro pubblico a tempo determinato - gravidanza - lavoro pubblico
Il principio di diritto è convincente, né vi è alcuna discriminazione, come a ragione si sottolinea in motivazione. E’ nullo il contratto ineseguibile.