argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
Ai sensi dell’art. 42, comma quinto, del decreto legislativo n. 151 del 2001, il dipendente pubblico in congedo straordinario per l’assistenza a un familiare non può svolgere attività libero – professionale. Se la espletava prima dell’inizio del congedo, non può continuarla.
» visualizza: il documento (Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Veneto, 21 giugno 2023, n. 88 del 2023. )Articoli Correlati: lavoro pubblico - congedo straordinario - attività libero - professionale
Il caso è insolito, ma è regolato in modo puntuale. Il principio di diritto è inevitabile.