argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
L’art. 1, comma 1126, della legge n. 145 del 2018, recante modificazioni all’art. 10 del d. P. R. n. 1124 del 1965, non riguarda il cosiddetto danno complementare (relativo alle voci non coperte dalle prestazioni dell’Inail), danno in relazione al quale non si pone alcuna necessità di confronto fra quanto liquidabile in relazione alla responsabilità civile e quanto oggetto delle prestazioni dell’Inail.
» visualizza: il documento (Trib. Trieste 25 febbraio 2019)Articoli Correlati: previdenza - Inail - responsabilità civile - danno complementare
La sentenza non si pone il problema dell’efficacia nel tempo dell’art. 1, comma 1126, della legge n. 145 del 2018 (invece, v. Cass. 8 aprile 2019, n. 9744 e Cass. 27 marzo 2019, n. 8580, pubblicate su questo Sito). Il principio di diritto è discutibile, come l’intera interpretazione della nuova disposizione.