argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L’ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di reintegrazione implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell'attività lavorativa deve avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni originarie; in difetto, è configurabile una condotta datoriale illecita, che giustifica la mancata ottemperanza a tale provvedimento da parte del lavoratore, sia in attuazione di una eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti. Nel caso di specie, l’esecuzione dell’ordine di reintegrazione aveva avuto luogo con un rapporto a tempo parziale, a fronte di uno originario a tempo pieno.
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Il principio è noto e inevitabile; v. Cass. 16 maggio 2013, n. 11927.